Le novità introdotte dal D.L. "Cura Italia" e dal D.L. "Liquidità" | Acmi - Associazione Credit Manager Italia

Le novità introdotte dal D.L. "Cura Italia" e dal D.L. "Liquidità"

il 14 Apr 2020 - 3:00 PM
14 Aprile, 2020 - 15:00

Le novità introdotte dal D.L. "Cura Italia" e dal D.L. "Liquidità"
Lo Studio Sguerso ha il piacere di rivolgere agli Associati ACMI le seguenti indicazioni operative, con lo scopo di supportarli nella gestione di questo delicato periodo che il nostro paese sta attraversando a causa dell'emergenza COVID19 ed in particolare "a valle" delle necessarie misure di contenimento che stanno causando a tutti gli operatori economici (in ogni settore), un blocco operativo e conseguenti stress finanziari con clienti, fornitori e dipendenti.
Per aumentare il più possibile la fruibilità del presente documento abbiamo individuato due tematiche che immaginiamo possano suscitare interesse.
Gli argomenti sono:
i. impatto delle norme specialistiche COVID19 su termini processuali e calendarizzazione udienze;
ii. impatto delle norme specialistiche COVID19 in materia di adempimento delle obbligazioni.
i. Con riferimento al primo aspetto, la materia è stata recentemente disciplinata dal D.L. 18/2020 (i cui termini temporali sono stati - da ultimo - prorogati dal decreto cosidetto Liquidità di cuiparleremo in seguito) e per comprenderne la portata riformatrice non si può prescindere dall'analisi dell’excursus normativo degli ultimi due mesi.
Il primo provvedimento che ha inteso regolare la materia è stato il Decreto Legge n. 11/2020, pubblicato l’8/3/2020, con il quale sono state rinviate tutte le udienze comprese tra il 9 marzo ed il 22 marzo 2020 relative ai procedimenti civili e penali pendenti (art. 1, comma 1) tranne alcuneeccezioni espressamente elencate all’art. 2, comma 2, lettera g). Al pari, nello stesso periodo, sono
stati sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei medesimi procedimenti (art. 1, comma 2), specificando che ove il decorso avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso sarebbe stato differito alla fine del periodo (art. 1, comma 2, secondo periodo). Vari interpreti e magistrati avevano però evidenziato che la formulazione della norma era incompleta in quanto il riferimento ai “medesimi provvedimenti (di cui al primo periodo)” determinava l’inutilizzabilità pratica della norma e la prosecuzione, di fatto, di tutte le procedure che non avevano avuto o non avrebbero avuto udienza nel periodo 9 marzo - 22 marzo.

A cura dello Studio Legale Sguerso

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