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La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in GU in data 26 gennaio 2013, promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali (v. artt. 4, 7 e 8).
Il mondo della qualità è un mondo prevalentemente volontario. La qualificazione della professione non si basa solo su norme cogenti, come nel caso degli Ordini professionali, ma anche su strumenti di carattere volontario, ovvero certificazioni, marchi, attestati ecc. Il controllo su tali strumenti è pubblico, tuttavia molto è lasciato all’autoregolamentazione dei privati. (v. Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi - Domande frequenti (FAQ) del Ministero dello Sviluppo Economico).
È un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Le associazioni professionali che soddisfano determinati requisiti imposti dalla Legge, ovvero che verificano le competenze dei propri iscritti, ne controllano l’aggiornamento professionale costante e il rispetto del Codice deontologico, possono essere incluse in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economicoe autorizzate a rilasciare ai propri associati un “attestato di qualità” (v. Legge 4/2013 art. 4, comma 1, secondo periodo).
In ACMI l’attestato di qualità viene rilasciato solo ai soci ordinari sotto forma di un documento in pdf, con validità annuale. La permanenza nella categoria di socio ordinario presuppone la prevalenza e la continuità professionale e il completamento di un percorso di formazione continua mediante l'acquisizione dei crediti formativi stabiliti nell’apposito regolamento nazionale. (art. 7)
No, la Legge 4/2013 non istituisce barriere all’ingresso per le professioni non regolamentate e non ha modificato la legislazione in materia di attività professionali riservate. In altre parole, nulla cambia per la nostra professione. L’unico obbligo introdotto da questa legge, all’art. 1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della legge stessa.
L’attestato dell’associazione è un’attestazione di seconda parte. La certificazione di conformità alla norma UNI è di terza parte. In base alla normativa italiana, le “certificazioni” sono solo di terza parte, cioè rilasciate da un organismo di certificazione accreditato secondo lo standard ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone presso l’ente di accreditamento (in Italia ACCREDIA).