Emergenza Coronavirus: quali conseguenze sui rapporti commerciali? | Acmi - Associazione Credit Manager Italia

Emergenza Coronavirus: quali conseguenze sui rapporti commerciali?

il 27 Mar 2020 - 4:47 PM
27 Marzo, 2020 - 16:30

Emergenza Coronavirus: quali conseguenze sui rapporti commerciali?

In questo momento di emergenza, caratterizzato da un continuo susseguirsi di provvedimenti restrittivi e di “contenimento” del rischio di contagio da COVID-19, adottati sia a livello nazionale che locale, una riflessione si impone sugli effetti che tali provvedimenti possono avere sui rapporti con i propri clienti e fornitori.

Che rischi si corrono a non tenere fede agli impegni contrattuali assunti?

Quali cautele è opportuno adottare nel negoziare contratti di prossima attuazione?

Sebbene ciascun caso debba essere analizzato nella sua individualità, partendo anzitutto dal tenore letterale del contratto (ove esistente) o comunque dalla legge applicabile al rapporto contrattuale / commerciale, proviamo di seguito a fornire, senza pretesa di esaustività, una prima risposta alle domande più frequenti degli imprenditori.

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1. La pandemia COVID-19 è qualificabile come “causa di forza maggiore”?

Nel linguaggio comune, la causa di forza maggiore è un evento estraneo alla sfera di controllo di una delle parti contrattuali, imprevedibile alla data di sottoscrizione del contratto e inevitabile, che impedisce a una parte di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. Una simile definizione si rinviene, ad esempio, nel codice civile francese (da cui è stato mutuato il termine “force majeure” art. 1218) e nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile in molti casi ai contratti di vendita internazionale). L’effetto tipico della forza maggiore è che la parte che subisce l’evento non è responsabile dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione della propria prestazione.

Nel nostro ordinamento, la forza maggiore non è espressamente codificata. Il codice civile (artt. 1256 e 1258 c.c.) prevede l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta (definitiva o temporanea, parziale o totale) della prestazione, qualora l’adempimento risulti appunto impossibile in ragione di un fatto non imputabile alla parte obbligata. Per rilevare ai fini della disciplina appena menzionata, l’impossibilità invocata deve però, secondo l’orientamento giurisprudenziale più accreditato, essere oggettiva o assoluta e non coincidere semplicemente con una maggiore difficoltà nell’esecuzione della prestazione (cd. hardship).

In linea di massima, dunque, la pandemia COVID-19 e le misure restrittive adottate in ragione della stessa dalle autorità competenti non necessariamente configurano una causa di forza maggiore o comunque un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta. Affinché ciò accada, è necessario che, in conseguenza della pandemia o delle predette misure, la parte obbligata risulti oggettivamente impossibilitata ad adempiere o a rispettare i termini per l’adempimento contrattualmente previsti.

Segnaliamo, a titolo di esempio, che l’attuale situazione di emergenza e le misure contenitive adottate dalle Autorità in conseguenza della stessa non potranno tendenzialmente mai giustificare il mancato pagamento di debiti pregressi e, in ogni caso, difficilmente potranno di per sé legittimare il differimento di termini di pagamento già concordati o il mancato pagamento di somme divenute esigibili in questo periodo.

Al tempo stesso, con il DL 18/2020 (cd. “Cura Italia”), il legislatore ha aggiunto all’art. 3 del DL 6/2020 un comma relativo alla rilevanza che il rispetto delle misure di contenimento emanate dalle Autorità competenti dovrà avere “ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”. Tale norma, che contiene sostanzialmente un invito ai giudici che saranno in futuro chiamati a dirimere controversie sorte in conseguenza di ritardi / inadempimenti più o meno direttamente riconducibili all’attuale emergenza, potrà comunque essere sfruttata dai privati già in fase pre-contenziosa, in aggiunta agli altri rimedi offerti dal nostro ordinamento, per cercare di andare esenti da responsabilità contrattuali.

A cura dello Studio Legale Cantore: apcantore@avvcantore.it

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