Deducibilità delle perdite su crediti: condizioni, termini e monitoraggio | Acmi - Associazione Credit Manager Italia
DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

Deducibilità delle perdite su crediti: condizioni, termini e monitoraggio

il 26 Mar 2020 - 3:41 PM
26 Marzo, 2020 - 15:30

11.2.2   Deducibilità delle perdite su crediti: condizioni, termini e monitoraggio

Premessa
Non sempre la procedura di recupero del credito, prelegale, legale o giudiziale che sia, porta a risultati utili in termini di incasso.
A fronte della comprovata impossibilità di procedere al recupero del credito, l’ordinamento permette al creditore, per il caso in cui quest’ultimo sia un imprenditore commerciale, di postare a perdita il credito in modo da ottenere il relativo beneficio di abbattimento dell’imponibile. La normativa è stata ampiamente commentata, da ultimo nella circolare n. 26/E/2013.

Normativa: art. 101 TUIR

La norma cardine che regola la deducibilità fiscale della perdita su crediti è principalmente rinvenibile nell’art. 101, comma 5 e 5-bis, del TUIR:

art. 101, comma 5: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”.

art. 101, comma 5-bis: “Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

Elementi certi e precisi “in generale”

Al di fuori dai casi adesso presi in considerazione dalla norma in modo puntuale occorre individuare quali siano gli elementi certi e precisi che giustificano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso:

a)  in presenza di una procedura concorsuale cui è assoggettato il debitore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese e a seguito di accordo ex art. 182-bis, L. fall. ovvero di piano di cui all’art. 67 della L. fall.);
b)  in presenza di crediti di modesta entità (2.500/5.000 euro) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
c)  se il diritto alla riscossione è prescritto;
d)  in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili;
e)  in assenza di uno degli elementi di cui sopra la dimostrazione degli elementi certi e precisi per la deduzione è dimostrata con altri mezzi, in particolare, mediante azioni di recupero (decreti ingiuntivi, pignoramenti) rimaste infruttuose.