Cassa integrazione COVID: circolare, istruzioni e modello | Acmi - Associazione Credit Manager Italia
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Cassa integrazione COVID: circolare, istruzioni e modello

il 15 Lug 2020 - 9:52 AM
15 Luglio, 2020 - 10:00

Pubblicata la circolare INPS n.84 2020 con le istruzioni aggiornate sulla CIGO, FIS Cassa in deroga, CISOA. Aggiunto anche il Modello di dichiarazione periodo fruito.

Con la circolare 84 2020 (ALLEGATA QUI SOTTO) l'inps illustra  le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020  sulla Cassa integrazione per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche alla luce delle correzioni apportate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 che permette la continuità delle 18 settimane anche prima del 1 settembre.    

Questo l'indice degli argomenti: 

1. Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

1.1 Disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del “periodo fruito”

1.2 Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

1.3 Caratteristiche degli interventi di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

1.4 Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 alla regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO e di Assegno ordinario

1.5 Termini di trasmissione delle domande

1.6 Modalità di pagamento della prestazione

1.7 Risorse finanziarie

1.8 Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”

2. Modifiche alla cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

2.1 Risorse finanziarie

3. Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

3.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

4. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

5.  Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale “COVID-19”

6. Trattamento di cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020

7. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)

7.1 Competenza concessoria

7.2 Termine di presentazione della domanda

7.3 Deroghe alla normativa attualmente vigente (artt. 8 e ss. della legge n. 457/1972)

7.4 Aziende interessate

7.5 Ammontare e corresponsione dell’integrazione

7.6 Aziende che hanno presentato domanda di accesso ai trattamenti ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020.

Dopo tutti gli interventi normativi e anticipazioni di prassi sia dell'istituto che del Ministero  si confermano finalmente in forma ufficiale le seguenti regole principali:
Le sospensioni o riduzioni di attività per l'emergenza Coronavirus danno diritto a trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per una durata  complessiva di 18 settimane per periodi  compresi tra il  23 febbraio 2020 e il 31 ottobre  2020 di cui:

I  datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle ex zone rosse in Veneto Lombardia ed Emilia Romagna  godono di 4 settimane in più, quindi la durata   complessiva è  di 13  settimane.

Non c' è bisogno di procedura sindacale ordinaria ma restano necessarie  l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto anche in forma telematica, entro i tre giorni dopo la comunicazione preventiva.Per il FIS vanno seguiti invece i singoli  regolamenti dei  relativi Fondi  di solidarietà .
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, :

entro il 17 luglio per i periodi di cassa integrazione situati dopo il 30 aprile (o entro il mese successivo all'inizio se il termine risulta successivo )

entro il 15 luglio per i periodi precedenti il 30 aprile .

Con un successivo messaggio n. 2806  del 14 luglio INPS ha fornito il modello e le istruzioni di compilazione della "dichiarazione di periodo fruito" (ALLEGATI IN FONDO ALL'ARTICOLO) ,  Tale dichiarazione è obbligatoria quando tale periodo non coincide con il periodo inizialmente autorizzato  e necessaria per le ulteriori richieste . INPS specifica che l'invio deve essere fatto con la massima tempestività per le domande già inoltrate.

FILE ALLEGATO
Circolare INPS 84-2020 Cassa integrazione COVID